Statuto Antesia

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Istituzione scopo e sede
E´ costituita l´associazione denominata "ANTESIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI SPECIALISTI IN AGRICOLTURA" – senza fini di lucro.

La sede legale è in Battipaglia (SA) in Piazza Mattia Farina 12 e può essere collocata ovunque, mediante deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L´associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ovunque sul territorio nazionale.

L´Associazione, costituita per una durata di tempo illimitata, si propone di:

• favorire la crescita professionale degli associati;
• valorizzare, promuovere e difendere l´attività professionale degli associati;
• favorire lo scambio di idee e di esperienze, in uno spirito di collaborazione reciproca, tra gli associati;
• organizzare, promuovere e patrocinare congressi, convegni, seminari, conferenze, corsi di formazione, riunioni, stage, viaggi d´istruzione, visite aziendali su temi attinenti l´assistenza tecnica agronomica;
• stimolare i rapporti sociali tra gli associati;
• stabilire e mantenere rapporti col mondo della ricerca privata e pubblica;
• studiare e rendere noto ai fornitori di aziende agricole e agli agricoltori le problematiche inerenti la coltivazione delle colture;
• creare siti internet per la consulenza online gratuita e per far conoscere l'associazione;
• redigere newsletter, pubblicazioni, libri e riviste periodiche.

Per tutti questi scopi l´associazione si potrà avvalere di ogni risorsa tecnologica, scientifica, umana, informatica, ecc. che sia utile al raggiungimento dei fini sociali.

L´Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse. L´Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

Iscrivendosi, il socio assume le finalità dell'associazione e accetta di rispettarne lo Statuto.

Articolo 2 - Ammissione
Possono aderire all´Associazione come soci ordinari tutti i cittadini italiani diplomati agrotecnici, periti agrari, laureandi e laureati e laureati specialistici alla facoltà di agraria o alla facoltà di medicina veterinaria che svolgono assistenza tecnica agronomica alle/nelle aziende agricole e/o agroalimentari come: dipendenti di aziende agricole e/o agroalimentari, dipendenti pubblici, dipendenti di associazioni tra agricoltori, dipendenti di organizzazioni di produttori, liberi professionisti, altra forma contrattuale (contrattisti a progetto, ecc.).
I dipendenti di farmacie agricole e i titolari di aziende agricole possono associarsi come soci ordinari, ma devono svolgere come attività lavorativa principale assistenza tecnica agronomica e/o avere competenze nel settore tecnico agronomico. Queste ultime due tipologie di soci non possono essere più del 20% del totale della compagine dei soci ordinari.
Tutti gli associati devono condividere le finalità della stessa e si impegnano per realizzarle versando la quota Associativa stabilita dallo Statuto. Chi intende aderire all´ Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l´impegno ad approvare, osservare e rispettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Nel caso in cui un socio ordinario, durante l´anno sociale, perda le caratteristiche di ordinario, resta tale fino alla fine dell´anno, nel nuovo anno potrà passare a socio sostenitore.
Nel caso in cui un socio sostenitore, durante l´anno sociale, acquisisca le caratteristiche di socio ordinario può chiedere il passaggio a socio ordinario.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi Aderenti. Esso deve provvedervi entro trenta giorni dal loro ricevimento e solo dopo il versamento della quota sociale. Il suo responso è insindacabile.
Il Consiglio Direttivo decide in merito alla quota annuale da versare da parte dei soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

Sono altresì ammessi come soci sostenitori agrotecnici, periti agrari, laureandi o laureati e laureati specialisti alla facoltà di agraria o alla facoltà di medicina veterinaria: che si interessano o sono interessati all´ assistenza tecnica agronomica; che svolgano attività di ricerca e sperimentazione tecnica agronomica; che svolgono servizi di consulenza alle aziende agricole e/o agroalimentari; che siano titolari di aziende agricole.
I dipendenti di farmacie agricole e i titolari di aziende agricole possono associarsi come soci sostenitori, queste ultime due tipologie di soci non possono essere più del 20% del totale della compagine dei soci sostenitori.
E´ altresì ammesso come socio onorario chiunque, anche non laureato o diplomato in agraria, abbia competenze nel settore agricolo, frutto della propria esperienza personale. Tale tipologia di socio non può superare il 10% del totale della compagine sociale

Tutti i soci sia ordinari sia sostenitori sia onorari devono svolgere la loro attività professionale con finalità diverse dalla vendita diretta o indiretta di qualsivoglia prodotto materiale alle aziende agricole e/o agroalimentari ad eccezione dei dipendenti, non proprietari, di farmacie agricole.

I soci onorari non sono obbligati a versare alcuna quota.
I soci sostenitori e onorari hanno diritto di partecipare alle assemblee, con diritto di parola ma non di voto. I diritti dei Soci sostenitori e onorari sono i seguenti: essere convocato per le assemblee, ricevere le newsletter, essere informato su corsi, seminari, convegni, dibattiti ed ogni iniziativa intrapresa.

Articolo 3 - Adesione
L´adesione all‘Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L‘adesione all´Associazione comporta per l´Associato il diritto di voto in Assemblea, eccetto i soci sostenitori ed onorari. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E´ pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell´Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l´attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dalle norme di Legge. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall´Assemblea dei Soci. I Soci non possono stipulare con l´Associazione alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L´Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L´Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di Legge.

Articolo 4 - Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 5 - Recesso
Chiunque aderisca all´Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia con lo scadere dell´anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima.

Articolo 6 - Esclusione
In presenza di gravi motivi, quali il non rispetto dello scopo sociale, chiunque partecipi all´Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. In questo caso l´Assemblea dei Soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del Socio adottata dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il socio non rientra più nei requisiti come stabiliti dall´articolo 2, l´esclusione è deliberata dal solo Consiglio Direttivo.
L´esclusione ha effetto immediato e nel caso di gravi motivi il provvedimento deve contenere le motivazioni.

Articolo 7 - Organi dell´Associazione
Sono organi dell´Associazione:
a) Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
d) Il Presidente Onorario.

Articolo 8 - Composizione dell´Assemblea
L´Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all´Associazione ed è l´organo sovrano della stessa. L´Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo ed in assenza dal consigliere più anziano.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutte le tipologie di socio.

Articolo 9 - Convocazione
L´Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del consiglio stesso almeno una volta all´anno (entro 120 giorni successivi alla chiusura dell´esercizio) ed in seduta straordinaria ogni qual volta ciò sia giudicato opportuno dal consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l´Assemblea mediante comunicazione scritta, compresi fax ed e-mail, contenente l´indicazione del luogo, del giorno e dell´ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l´elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all´indirizzo o al numero di fax o all´e-mail risultante dal libro degli Aderenti all´Associazione almeno quindici giorni prima dell´adunanza.
L´Assemblea ordinaria può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. L´Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 10 - Oggetto delle delibere assembleari
L´Assemblea:
a) Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
b) Delinea gli indirizzi generali dell´attività dell´Associazione;
c) Delibera alle modifiche del presente Statuto;
e) Approva i bilanci preventivi e consuntivi;
d) Approva l´eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell´attività dell´Associazione;
f) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell´Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

I verbali delle assemblee sono redatti e firmati dal segretario.

Articolo 11- Validità dell´Assemblea
L´Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli Aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri Aderenti.
Le adunanze straordinarie (cioè quelle aventi all´ordine del giorno i punti c) ed f) del precedente art. 10) sono valide con la partecipazione di più della metà dei soci. Ogni aderente, socio ordinario, non può avere più di una delega.

Articolo 12 - Votazioni
L´Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione dei casi previsti dal precedente art. 10 lett. c) ed f) dove sono richiesti diversi quorum deliberativi, come specificato agli art. 20 e 21 del presente statuto; ogni Socio ha diritto ad un voto. Sono considerati presenti anche i soci fisicamente lontani ma collegati durante l´assemblea con mezzi multimediali.
I voti sono palesi, ad eccezione delle elezioni dei consiglieri in caso ci siano più di 8 candidati. Hanno diritto ad intervenire all´Assemblea e di votare tutti i Soci ordinari regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annua. E´ ammesso il voto tramite canali multimediali e/o per corrispondenza. Nei casi in cui il diritto di voto è sospeso per morosità i soci presenti vengono tutti computati sia ai fini della regolare costituzione dell´assemblea (quorum costitutivo), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l´approvazione della delibera (quorum deliberativo).

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo
L´Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a otto membri compreso il Presidente, eletti dall´Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. E´ possibile eleggere, da parte dei soci ordinari, un consigliere/rappresentante dei soci sostenitori che, in seno al consiglio direttivo, ha diritto di voto.
Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato riconosciuto.
In caso di recesso da socio, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede eventualmente alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
L´assemblea nomina il Presidente, il Presidente Onorario ed i restanti componenti del consiglio direttivo, il consiglio nel suo seno nominerà un Vicepresidente e il Segretario. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all´esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell´impedimento del Presidente. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzatore delle adunanze dell´Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell´esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell´amministrazione dell´Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell´Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all´anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
La convocazione avviene mediante mezzo idoneo ad assicurare la prova dell´avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell´adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell´avviso vengono fissati la data, il luogo e l´ora della riunione, nonché l´ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell´Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all´Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell´Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati dopo l´approvazione dell´Assemblea.

Articolo 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell´Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall´Assemblea.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l´Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l´esecuzione dei deliberati dell´Assemblea dei Soci. Al Presidente compete sulla base delle direttive emanate dall´Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l´attività compiuta, l‘ordinaria amministrazione dell´Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l´Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l‘esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell´Associazione, verifica l‘osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, stimola le attività sociali tra gli associati e lo scambio di idee ed esperienze, redige le newsletter. Il Presidente, unitamente al Segretario, attendono alla gestione finanziaria della quale sono responsabili verso il Consiglio, curano la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l´approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all´Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 15 - Il Segretario
Collabora con il Presidente nell´attuazione dei deliberati degli organi sociali e nelle relazioni con i soci, con altre Associazioni, con gli Enti e con i privati.
Attende, unitamente con il Presidente, alla gestione finanziaria dell´Associazione.
Ha il compito di stendere i verbali delle adunanze dell´Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché di custodire tutti gli atti sociali.

Articolo 15 bis- Il Presidente Onorario
La nomina a Presidente Onorario spetta ad una figura che ha contribuito alla sviluppo dell´assistenza tecnica agronomica e/o alla sviluppo dell´Associazione.
Il Presidente Onorario assiste l´opera del Presidente, stimola i rapporti sociali e favorisce lo scambio di idee e di esperienze fra gli associati.
E´ eletto dall´assemblea e deve essere socio ordinario.
Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, solamente con funzioni consultive. L´incarico di Presidente Onorario è revocato per recesso da socio, dimissioni o dall´Assemblea.

Articolo 16 - Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da eventuali beni e da ogni altro contributo, donazione o lascito a essa concessi, e può essere utilizzato solo per il raggiungimento dei fini sociali; le entrate sono costituite dalle quote associative.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve o capitale, durante la vita dell´Associazione

Articolo 17 – Quota sociale
I contributi degli Aderenti sono costituiti dalla quota associativa annua di iscrizione. La quota associativa per il primo anno è fissata in 30 (trenta) Euro e può essere modificata annualmente su deliberazione del consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Su richiesta del consiglio direttivo e dietro approvazione dell´assemblea è prevista una quota una tantum per spese da effettuarsi per assolvere ai fini sociali.
In caso di morosità accertata, trascorso un anno dal mancato pagamento, il socio viene dichiarato dimissionario dal consiglio direttivo.

Articolo 18 - Bilancio
Gli esercizi dell´Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo dell´esercizio precedente e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall´Assemblea non oltre 120 giorni dalla chiusura dell´esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell‘Associazione nei quindici giorni che precedono l´Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta di.

Articolo 19 Modifiche dello Statuto
Lo statuto può essere modificato solo con la deliberazione dell´Assemblea in seduta straordinaria con la presenza, anche per delega e non più di una per socio ordinario, di più della metà dei soci ordinari e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 20 - Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il patrimonio netto risultante al momento dello scioglimento sarà devoluto a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 21 - Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l´interpretazione o l´esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, tutti nominati dal Presidente dell´Ordine degli Agronomi di Salerno, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 22 - Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.